Regolamento
Art. 28
In vigore dal 21 set 1890
Le carni dei suini affetti da panicatura leggera potranno essere messe in commercio oltrechè alle condizioni volute dall' del citato regolamento, anco insaccate, ma previa bollitura subita nel locale del macello sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria.
Del pari i lardi dei predetti suini potranno essere ammessi al consumo dopo aver subita una salatura di almeno tre mesi in locali adatti nei pubblici macelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-28