Regolamento

Art. 25

In vigore dal 21 set 1890
Saranno pure ammesse al consumo le carni provenienti da animali trovati affetti da tubercolosi, purchè la malattia sia al suo primo stadio, interessi un organo o viscere soltanto, e non sia quindi ancora avvenuta l'infezione secondaria del sistema ghiandolare linfatico. Tali carni però saranno pure vendute nelle basse macellerie con un cartello indicante che non sono da usarsi se non cotte.
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