Regolamento
Art. 26
In vigore dal 21 set 1890
Lo stesso trattamento subiranno le carni degli animali uccisi subito dopo riportata la morsicatura da animali affetti da rabbia, previa eliminazione e distruzione della parte morsicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-26