Regolamento

Art. 20

In vigore dal 21 set 1890
Questi animali, come quelli indicati nel 2° paragrafo del predetto , morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forze o per maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina, da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno pure essere usufruiti che a scopo industriale e non mai alimentario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo