Regolamento
Art. 20
20 / 168In vigore dal 21 set 1890
Questi animali, come quelli indicati nel 2° paragrafo del predetto , morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forze o per maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina, da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno pure essere usufruiti che a scopo industriale e non mai alimentario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-20