Regolamento
Art. 19
In vigore dal 21 set 1890
Sarà vietato l'uso alimentario, oltre che delle carni di animali affetti dalle malattie specificate nel primo paragrafo dell' del regolamento generale (rabbia, moccio, farcino, carbonchio, vaiuolo o altra malattia trasmissibile all'uomo) per le quali lo stesso stabilisce il modo di distruzione, anche le carni di quelli colpiti da febbre puerperale, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da septicoemia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia ittero-verminosa, da difterite, dal mal rossino dei suini, da idropisie, da affezioni gravi dei reni, da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico od ammoniemico del sangue; nonché le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamenti, e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti (canfora, assafetida, etere, trementina e simili) per scopo curativo.
Storico versioni
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