Regolamento

Art. 18

In vigore dal 21 set 1890
Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, i suini e gli ovini che non abbiano raggiunto un'età od uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni. Di regola non sarà la macellazione permessa ad un'età inferiore ad un mese pei bovini e suini ed a venti giorni per gli ovini. Saranno del pari esclusi dal consumo gli animali molto vecchi o denutriti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-18

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