Regolamento

Art. 16

In vigore dal 21 set 1890
A tale scopo nei piccoli comuni, sprovvisti di pubblico macello, quando non sia possibile stabilire speciale orario ai macellai e ai privati, questi sono tenuti ad avvisare il veterinario comunale, o, a norma dell' del presente regolamento, l'ufficiale sanitario, ventiquattro ore prima del tempo in cui intendono macellare il loro bestiame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-16

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