Regolamento
Art. 24
24 / 168In vigore dal 21 set 1890
Tali carni però, avendo in parte perduto del loro primitivo valore nutritivo ed essendo facilmente alterabili, dovranno essere vendute prestamente ed in speciali spacci o basse macellerie, come carni di seconda qualità e da non usarsi se non cotte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-24