Regolamento
Art. 162
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di acque gazose preparate con acque insalubri, quelle che per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, glicerina ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-162