Regolamento
Art. 167
In vigore dal 29 ago 1895
Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.
Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760çmm (dimostrata coll'apparecchio Abel), può solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: infiammabile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-167