Regolamento

Art. 167

In vigore dal 29 ago 1895
Colla denominazione di petrolii si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione. Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e pressione di 760çmm (dimostrata coll'apparecchio Abel), può solo essere tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in punto bene visibile, con scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: infiammabile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-167

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo