Regolamento
Art. 163
In vigore dal 21 set 1890
Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili alle bevande gazose, ai gelati od alle limonate poste in vendita nei caffè, nei chioschi o per le strade.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-163