Art. 163
Regolamento

Art. 163

163 / 168
In vigore dal 21 set 1890
Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili alle bevande gazose, ai gelati od alle limonate poste in vendita nei caffè, nei chioschi o per le strade.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-163