Regolamento

Art. 158

In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita del thè (foglie Thea Chinensis) colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee o con materie minerali; di thè anche parzialmente esaurito od avariato e la vendita col nome di thè di foglie di altre piante. I recipienti per preparare e le stagnole per avvolgere il thè devono essere conformi alle prescrizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-158

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