Regolamento

Art. 161

In vigore dal 21 set 1890
Chiunque intende aprire una fabbrica di acque gazose (compresa l'acqua di seltz) ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al sindaco trasmettendo i documenti riflettenti l'analisi chimica e l'esame batteriologico dell'acqua che intende adoperare (ove non siano altrimenti noti) e il metodo di fabbricazione adottato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-161

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