Regolamento
Art. 164
In vigore dal 21 set 1890
A termini dell' del Regolamento generale è proibito di vendere o ritenere per vendere:
a) Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari, o bevande.
1. Fatti o saldati con piombo o con leghe contenenti più del 10 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
2. Stagnati con leghe contenenti piombo;
3. Fatti di leghe o rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che per mezz'ora di ebollizione con aceto, al 4 per cento di acido acetico, possano cedere piombo al liquido;
4. Fatti con gomma o caoutchouc contenente piombo;
b) Stagnole o fogli metallici destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari, contenenti piombo;
c) Pompe per la birra e sifoni per acque gazose, contenenti piombo, o vetro piombifero nelle parti colle quali viene in contatto il liquido.
L'ossido ed il solfuro di piombo sono compresi nel divieto concernenti il piombo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-164