Art. 1

In vigore dal 21 set 1890
UMBERTO I Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il capo 1° nel titolo 4° della legge 22 dicembre 1888, numero 5849, serie 3ª sulla tutela della igiene e della sanità pubblica; Visto il capo 12° nel titolo 4° del regolamento per la applicazione della legge stessa approvato con regio decreto 9 ottobre 1889, n. 6442; Udito il parere del consiglio superiore di sanità; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a senso del 2° periodo dell' della legge citata; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, il quale sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 3 agosto 1890. UMBERTO Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-rd-1

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