Regolamento

Art. 70

In vigore dal 21 set 1890
Saranno sequestrati e distrutti: i pesci in istato di incipiente alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque pantanose o di macerazione del lino o delle canape, od infine quelle specie notoriamente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della fregola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-70

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