Art. 161
Regolamento

Art. 161

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In vigore dal 21 set 1890
Chiunque intende aprire una fabbrica di acque gazose (compresa l'acqua di seltz) ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al sindaco trasmettendo i documenti riflettenti l'analisi chimica e l'esame batteriologico dell'acqua che intende adoperare (ove non siano altrimenti noti) e il metodo di fabbricazione adottato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-161