Regolamento

Art. 157

In vigore dal 21 set 1890
I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze nocive e possono essere messi in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione e non mai colla forma dei semi di caffè. Tali indicazioni dovranno essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-157

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