Regolamento

Art. 152

In vigore dal 21 set 1890
Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, si devono vendere col nome di aceto di birra, aceto di sidro, aceto di spirito. Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono e adottate nei libri, fatture, polizze di carico e di spedizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-152

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo