Regolamento

Art. 151

In vigore dal 21 set 1890
Il nome di aceto o di aceto di vino è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino che contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-151

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