Regolamento

Art. 146

In vigore dal 21 set 1890
Pel trasporto della birra si devono impiegare solo recipienti di legno, di vetro oscuro, non piombifero, o di altro materiale opaco ed inattaccabile dalla birra istessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-146

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