Regolamento

Art. 147

In vigore dal 21 set 1890
Per lo smercio o la distribuzione al minuto della birra, dalle botti che la contengono, quando si fa uso di pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi a contatto del liquido debbono essere di stagno puro o di vetro non piombifero, escluso qualsiasi altro metallo alterabile e specialmente il piombo. L'aria che serve alla pressione non devesi prendere da ambienti abitati o dalle cantine, ma dall'atmosfera libera. Il recipiente per l'aria deve essere munito di un'apertura che ne permetta la visita e la ripulitura. Questa ripulitura devesi fare frequentemente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-147

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