Regolamento

Art. 150

In vigore dal 21 set 1890
È proibito vendere col nome di tintura od essenza di... e simili, seguito dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita intieramente da quella designata col nome specifico stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-150

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