Regolamento
Art. 154
In vigore dal 21 set 1890
È proibito di vendere a scopo alimentare aceto ottenuto da vino corrotto, oppure aceto guasto e contenente:
a) acidi liberi, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico oppure bisolfati;
b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;
c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune (in proporzione da costituire un'adulterazione) composti metallici tossici o sostanze coloranti nocive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-154