Art. 154
Regolamento

Art. 154

154 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibito di vendere a scopo alimentare aceto ottenuto da vino corrotto, oppure aceto guasto e contenente: a) acidi liberi, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico oppure bisolfati; b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.; c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune (in proporzione da costituire un'adulterazione) composti metallici tossici o sostanze coloranti nocive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-154