Regolamento

Art. 153

In vigore dal 21 set 1890
È permesso di fabbricare aceto per diluzione dell'acido acetico puro e di buon gusto purchè si venda col nome di aceto artificiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-153

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo