Regolamento
Art. 153
153 / 168In vigore dal 21 set 1890
È permesso di fabbricare aceto per diluzione dell'acido acetico puro e di buon gusto purchè si venda col nome di aceto artificiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-153