Art. 153
Regolamento

Art. 153

153 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È permesso di fabbricare aceto per diluzione dell'acido acetico puro e di buon gusto purchè si venda col nome di aceto artificiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-153