Art. 162
Regolamento

Art. 162

162 / 168
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita di acque gazose preparate con acque insalubri, quelle che per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, sciroppi di glucosio, miele, glicerina ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-162