Statuto›Capo II
Art. 38
In vigore dal 17 gen 1890
Il consiglio direttivo e la commissione artistica riuniti procedono alla scelta delle opere d'arte per sorteggio annuale ed alla scelta delle pubblicazioni artistiche. Le votazioni si faranno sempre a voti palesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-38