StatutoCapo IV

Art. 40

In vigore dal 17 gen 1890
Lo scioglimento della società sarà solo preso in considerazione quando il patrimonio sociale si trovasse ridotto a lire 150,000. In tal caso l'assemblea può deliberare lo scioglimento, e ne sarà affidata la liquidazione ad un comitato di 3 soci. Al comitato saranno anche conferite tutte le facoltà che per legge sono consentite ai liquidatori di società commerciali. Il comitato dovrà adempiere al mandato colla massima sollecitudine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-40

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