Statuto›Capo II
Art. 37
In vigore dal 17 gen 1890
Alla commissione artistica spetta esclusivamente l'ammissione delle opere d'arte presentate per essere esposte ed il loro collocamento secondo le norme del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-37