StatutoCapo IV

Art. 41

In vigore dal 17 gen 1890
Quando i fondi sociali non bastassero a coprire le spese ed a liberare la società di tutti gli impegni in corso, la deficienza sarà accollata per ultimo al fondo sussidi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo