Statuto›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 17 gen 1890
Quando i fondi sociali non bastassero a coprire le spese ed a liberare la società di tutti gli impegni in corso, la deficienza sarà accollata per ultimo al fondo sussidi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-41