Statuto›Capo II
Art. 36
In vigore dal 17 gen 1890
Quando il numero dei consiglieri fosse ridotto a 5 membri, dovrà essere convocata l'assemblea generale per completarlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-36