Statuto›Capo II
Art. 34
In vigore dal 17 gen 1890
Per essere legale, il numero dei consiglieri presenti alle sedute si ordinarie che straordinarie, deve essere di non meno di 5 compreso il presidente, o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si fanno a maggioranza dei votanti, sempre che i voti favorevoli non sieno minori di 3; in casi di parità di voti decide il presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-34