StatutoCapo II

Art. 35

In vigore dal 17 gen 1890
Per le sedute ordinarie occorre un preavviso di 3 giorni, per le straordinarie è sufficiente un giorno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-35

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Art. 35 Che approva lo statuto della societa' per le belle arti ed esposizione permanente di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo