Statuto›Capo II
Art. 33
In vigore dal 17 gen 1890
Presentandosi l'urgenza, avrà luogo una seduta straordinaria, e sta in facoltà di ogni membro del consiglio di chiederne al presidente la convocazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-33