StatutoCapo II

Art. 28

In vigore dal 17 gen 1890
Le spese straordinarie ed i sussidi da accordarsi sui fondi a ciò destinati devono invece essere votati dal consiglio direttivo, eccettuati i casi ove per la maggiore loro importanza questo non preferisca di deferirne la decisione all'assemblea generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-28

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