StatutoCapo II

Art. 27

In vigore dal 17 gen 1890
Il cassiere tiene la contabilità della società e presenta al consiglio in ogni seduta ordinaria i conti mensili. Esso ha pure in custodia i libretti di risparmio ed altri eventuali valori appartenenti alla società, e provvede alle esazioni e al pagamento delle spese ordinarie dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo