Statuto›Capo II
Art. 27
In vigore dal 17 gen 1890
Il cassiere tiene la contabilità della società e presenta al consiglio in ogni seduta ordinaria i conti mensili. Esso ha pure in custodia i libretti di risparmio ed altri eventuali valori appartenenti alla società, e provvede alle esazioni e al pagamento delle spese ordinarie dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-27