Statuto›Capo II
Art. 22
In vigore dal 17 gen 1890
L'assemblea nomina a scrutinio segreto un consiglio di nove membri fra cui due artisti, ed un revisore. Nomina inoltre una commissione artistica di cinque membri, tutti artisti. I nove consiglieri hanno carica, triennale e sono rieleggibili; un consigliere eletto in surroga di un altro cessante ne occupa il posto fino alla scadenza del surrogato. I membri della commissione artistica si rinnovano annualmente, e sono rieleggibili dopo l'intervallo di un anno. Il revisore sarà eletto ogni anno e sarà rieleggibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-22