Statuto›Capo II
Art. 17
In vigore dal 17 gen 1890
Per ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorre un preavviso di non meno di 8 giorni, mediante inviti stampati portanti l'indicazione degli oggetti da trattarsi, debitamente impostati. In ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, non si potranno discutere oggetti diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione. L'invito sarà indirizzato al domicilio di ciascun socio, come risulta dalla scheda d'associazione, o come fu da esso notificato. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante procura che potrà essere rilasciata sulla stessa lettera d'invito, nessuno però potrà accumulare più di 4 voti compreso il proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-17