Statuto›Capo II
Art. 16
In vigore dal 17 gen 1890
In casi d'urgenza, o quando non meno di un decimo dei soci ne faccia domanda motivata in iscritto al consiglio, questi radunerà i soci in assemblea straordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-16