StatutoCapo I

Art. 11

In vigore dal 17 gen 1890
Alle quote capitalizzate è assicurata inoltre, in caso di liquidazione della società, o vendita degli enti sociali, la redimibilità nei limiti dei fondi rimasti disponibili, e resta espressamente convenuto che in tale evenienza esse avranno la prevalenza su quanto dispone l' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-11

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