StatutoCapo I

Art. 9

In vigore dal 17 gen 1890
I soci possono convertire le proprie quote triennali in quote perpetue e saranno quindi designati col nome di soci fondatori. La capitalizzazione verrà fatta mediante versamento di un importo non minore di lire 400, per ogni contributo di lire 20 annue, e l'eventuale eccedenza sarà considerata quale donazione a favore del fondo patrimoniale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-9

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Art. 9 Che approva lo statuto della societa' per le belle arti ed esposizione permanente di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo