Statuto›Capo I
Art. 9
In vigore dal 17 gen 1890
I soci possono convertire le proprie quote triennali in quote perpetue e saranno quindi designati col nome di soci fondatori. La capitalizzazione verrà fatta mediante versamento di un importo non minore di lire 400, per ogni contributo di lire 20 annue, e l'eventuale eccedenza sarà considerata quale donazione a favore del fondo patrimoniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-9