StatutoCapo I

Art. 4

In vigore dal 17 gen 1890
La società si regge col presente statuto e colle deliberazioni che a norma del medesimo prende in adunanza generale. Esse deliberazioni saranno senz'altro esecutorie, tranne quelle concernenti i conti consuntivi e gli oggetti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, per le quali è riservata l'approvazione governativa, in analogia al disposto dell' della legge 3 agosto 1862. L'amministrazione e la disciplina interna sono affidate ad un consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-4

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