Statuto›Capo I
Art. 7
In vigore dal 17 gen 1890
L'associazione è obbligatoria per 3 anni; non disdetta entro il primo semestre dell'ultimo anno, con lettera al consiglio, si ha per rinnovata per un altro triennio. Il socio che esce dalla società perde ogni diritto inerente alle quote sottoscritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-7