StatutoCapo I

Art. 5

In vigore dal 17 gen 1890
Ogni socio paga lire 20 annue per ciascuna quota sottoscritta. I nuovi soci acquistano i medesimi diritti di quelli esistenti pagando lire 5 a titolo di buon ingresso per ogni quota sottoscritta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-5

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