Statuto›Capo I
Art. 6
In vigore dal 17 gen 1890
Ogni socio sottoscrittore di una o più quote ha il diritto all'ingresso libero nelle sale dell'esposizione permanente, e potrà condurvi la propria famiglia. Il libero ingresso poi è puramente personale per le esposizioni straordinarie. Il socio riceve le pubblicazioni artistiche della società; partecipa poi, in ragione delle quote sottoscritte e pagate, alla estrazione a sorte dei premi; non ha però che un solo voto nell'assemblea generale qualunque sia il numero delle sue quote.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-6