Statuto›Capo I
Art. 13
In vigore dal 17 gen 1890
Il fondo di riserva è destinato in primo luogo a colmare le deficienze quando in uno o più esercizi annuali le spese di gestione, di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di servizio avessero superato gli introiti.
Quando le rimanenze disponibili del fondo di riserva abbiano raggiunte una cifra di lire quindicimila, e non vengano dall'assemblea, sopra proposta del consiglio, deliberate spese più urgenti, si destinerà la somma di lire cinquemila per l'acquisto di una o più opere d'arte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-10-17;3597#art-s-13